Non è richiesto il requisito della giusta causa o di un giustificato motivo ai fini del licenziamento legittimo di una colf o badante. Il datore di lavoro domestico può procedere al licenziamento senza obbligo di motivazione.
La scelta di interrompere il rapporto può discendere semplicemente da motivi discrezionali o di opportunità.
Rimane esclusa dal lavoro domestico la reintegrazione del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.
Dovranno in ogni caso essere rispettati i termini di preavviso di licenziamento, pena pagamento di un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Il datore potrà valutare l’opportunità di far lavorare o meno il dipendente licenziato per l’intero periodo di preavviso. È possibile infatti pagare la colf o badante tutto o parte del periodo di preavviso se il dipendente è d’accordo.
Ci possono però essere delle circostanze in cui mancanze così gravi da parte del lavoratore non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. In questo caso si ha il LICENZIAMENTO IN TRONCO, per il quale non si richiede il rispetto dei termini di preavviso.
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata all’Inps nei termini previsti
Su richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.